Il 30 luglio 2020 è stato emanato il D.Lgs. n.102 recante “disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo del 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Modifiche al D.Lgs. 152/2006
Tra le varie novità introdotte dal Decreto, c’è il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. n.152/2006.
Il nuovo comma indica che le sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in atmosfera.
Soggetti interessati
L’articolo 271 comma 7-bis dispone che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni esistenti, soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (eventualmente in ambito AUA) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che utilizzano tali sostanze/miscele sono obbligati ad inviare ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. La prima relazione va inviata comunque entro 1 anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021.
In caso di modifica della classificazione di sostanze o miscele, i gestori devono presentare entro 3 anni dalla modifica, una nuova domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle nuove disposizioni accompagnata dalla relazione.
Come redigere la relazione
Per redigere la relazione è necessario controllare le Schede di Sicurezza delle materie utilizzate nei soli processi produttivi che generano emissioni. Se non sono presenti le sostanze di cui sopra non occorre compilare la relazione.
In caso contengano le sostanze cancerogene o tossiche, occorre quindi stabilire la significatività dell’emissione:
- se la materia prima è utilizzata in un quantitativo inferiore a 10 Kg/anno non è significativa e quindi si compila una relazione semplificata. Se è maggiore occorre effettuare un’analisi o controllare quelle eseguite;
- se l’emissione è superiore alle soglie, occorre compilare una relazione complessa in cui si stabilisce se la sostanza si può sostituire e la fattibilità tecnico-economica della sostituzione.
In base alla relazione gli enti preposti stabiliranno se aggiornare l’AUA con i risultati della relazione o intervenire con prescrizioni aggiuntive.
Esclusioni
Sono esclusi da questo obbligo gli impianti e le attività in deroga ex-comma 1 dell’art.272 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni scarsamente rilevanti) nonché gli impianti e le attività in deroga ex-comma 2 dell’art.272 del D.Lgs. 152/2006 (emissioni soggette ad autorizzazione di carattere generale), in quanto il comma 4 dell’art.272 esclude a priori dal comma 2 dell’art.272 gli impianti e le attività in cui si faccia uso delle sostanze/miscele di cui sopra.
Sanzioni
In caso di omessa presentazione della relazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
ing. Sara Masci