Con DECRETO 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, noto come DECRETO MINICODICE, si chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 iniziata con il DECRETO CONTROLLI (DM 1°marzo 2021) ed il DECRETO GSA (Decreto 2 settembre 2021).
Il DECRETO MINICODICE:
- Detta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Entra in vigore ad un anno dalla pubblicazione, ovvero dal 29 ottobre 2022.
- Dal 29 ottobre 2022 abroga completamente il DM 10 marzo 1998.
F.A.Q.
Cosa si intende per “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”
In base all’art.1, si intendono i criteri generali atti ad individuare
- le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio
- le misure tese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi,
- le misure precauzionali di esercizio.
A quali attività si applica il Decreto 3 settembre 2021 (MINICODICE)?
Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Cosa si intende per luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Minicodice?
Ai sensi dell’art. 62 “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Valutazione del rischio: cosa dice il DECRETO MINICODICE?
In base all’art. 2, la valutazione dei rischi di incendio va effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive» del TUS.
Quali sono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio?
In base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:
- quelli contenuti nelle le regole tecniche di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
- quelli di cui all’allegato 1 del DECRETO MINICODICE per i “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” (o in alternativa quelli del DM 3/8/20215);
- quelli del Codice di prevenzione incendi (decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015) per tutti i luoghi di lavoro diversi (che quindi non sono regolati da norme tecniche e non sono a basso rischio ai sensi del Decreto MINICODICE).
Cosa si intende per Luoghi di lavoro a basso rischio?
In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Cosa si intende per attività non soggetta?
Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Cosa si intende per occupanti?
Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
Cosa si intende per quantità significative di materiale comburente?
Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 .
Quando scatta l’adeguamento antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio?
In base all’art. 4, si rimanda l’adeguamento alle disposizioni del Decreto MINICODICE alle occasioni di rielaborazione della valutazione dei rischi individuate al comma 3 dell’art.29 del Testo unico di Sicurezza, ovvero nei casi di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
La rielaborazione della valutazione dei rischi deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29).