Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose.
Tra le novità segnaliamo che la deroga introdotta con il DM 04.07.2000 che aveva previsto l’esenzione di nomina del consulente ADR per le imprese che effettuano “spedizioni” di merci o rifiuti pericolosi per un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, e per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate, non è più applicabile.
Pertanto, tutte le imprese che effettuano “spedizioni” di merci oppure di rifiuti pericolosi hanno l’obbligo della nomina del consulente ADR entro il 31.12.2022 a prescindere dai quantitativi spediti e dalla frequenza delle spedizioni.
La sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ing. Sara Masci