Sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter , comma 2, del D.Lgs. 152/2006”.
Il Decreto, firmato dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, è entrato in vigore il 24 febbraio.
CONTENUTO DEL DECRETO
Il Decreto attua quanto disposto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi specifici criteri.
Sostanzialmente un rifiuto da carta e cartone cessa di essere tale, se il materiale recuperato è conforme alla norma UNI EN 643, rispettando i requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del Regolamento.
STRUTTURA DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento è costituito da 7 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, scopi specifici di utilizzabilità, dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, sistema di gestione, norme transitorie e finali e dai seguenti 3 allegati:
- l’allegato 1contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;
- l’allegato 2contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;
- l’allegato 3contenente lo schema di dichiarazione di conformità (DDC) resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto stesso.
CODICI CER AMMESSI
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
- 15 01 05 imballaggi compositi;
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
- 20 01 01 carta e cartone;
- 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.