È stato recentemente pubblicato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministro della Salute il Decreto del 18 maggio 2021 che recepisce la direttiva UE 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 la quale definisce un quinto elenco di valori limite di esposizione professionale.
Contenuto del Decreto
Il Decreto del 18 maggio 2021 sostituisce, in sostanza, l’allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva 2019/1831/UE e fa riferimento all’articolo 232 del D.Lgs 81/2008.
Nell’allegato è presente l’elenco con i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Direttiva UE 2019/1831
La direttiva UE 2019/1831 della Commissione ha introdotto un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE. Tuttavia, esistono già altri quattro elenchi:
- 1° elenco – Direttiva 2000/39/CE;
- 2° elenco – Direttiva 2006/15/CE;
- 3° elenco – Direttiva 2009/161/UE (Decreto del 6 agosto 2012);
- 4° elenco – direttiva UE 2017/164 (Decreto del 2 maggio 2020);
- 5° elenco – Direttiva UE 2019/1831 (nuovo recepimento).
Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato Scientifico per i limiti d’esposizione professionale), i VLE sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (VLE di lunga durata), mentre per alcuni prodotti chimici, i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (VLE di breve durata).
Le nuove sostanze introdotte dal 5° elenco sono:
- anilina;
- clorometano;
- trimetilammina;
- 2-fenilpropano (cumene);
- acecato di sec-butile;
- 4-amminotoluene;
- acetato di isobutile;
- alcool isoamilico;
- acetato di nbutile;
- tricloruro di fosforile.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
ing. Sara Masci