Il 9 marzo 2022 è stata emanata dal Parlamento Europeo del Consiglio la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA
La Direttiva non si limita a definire o aggiornare i valori limite di esposizione professionale obbligatori (BOELs) per agenti cancerogeni o mutageni, ma introduce diversi nuovi elementi che modificano il quadro normativo ed avranno importanti ricadute sul processo di valutazione dei rischi.
Di seguito si elencano le principali novità.
- Allargamento del campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione
La Direttiva 2004/37/CE si applicherà alle sostanze tossiche per la riproduzione che corrispondono ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), in maniera del tutto analoga a quanto già stabilito per le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene o mutagene. Le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione di categoria 2 secondo il Regolamento CLP continueranno invece a rientrare nel campo di applicazione della Direttiva 98/24/CE, come già avviene per le sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e/o mutagene di categoria 2. La definizione “sostanze tossiche per la riproduzione” è applicata sia alle sostanze che alle miscele. Pertanto, tutte le aziende che utilizzano sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o miscele tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B dovranno necessariamente aggiornare le proprie valutazioni del rischio nell’ambito del D.Lgs 81/08, applicando il sistema previsto dal Titolo IX Capo II, compreso fra l’altro l’obbligo delle misurazioni dell’esposizione personale (effettuate in base alla UNI EN 689:2019).
- Introduzione del concetto di “rischio minimo” come obiettivo da conseguire nella gestione di alcune sostanze e miscele regolate nell’ambito della Direttiva 2004/37/CE
La Direttiva (UE) 2022/431 classifica le “sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia” e le “sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia” (articolo 1 punto 3) e concretizza misure di gestione del rischio (articolo 1 punto 6) che introducono percorsi diversi proprio in funzione della presenza o meno di soglie. L’articolo 1 punto 13 della Direttiva (UE) 2022/431 definisce poi un meccanismo per chiarire se una sostanza tossica per la riproduzione per la quale sia stato fissato un valore limite nell’Allegato III sia da considerare “con soglia” o “priva di soglia”.
- Possibilità di definire valori limite biologici anche per agenti cancerogeni e mutageni
La Direttiva 2004/37/CE introduce la definizione di valore limite biologico (articolo 1 punto 3 lettera c), stabilendo la procedura per fissare nuovi valori limite biologici e definendo un nuovo allegato, denominato Allegato III bis, nel quale tali valori dovranno essere riportati (articolo 1 punto 12 lettera b).
- Valutazione dei rischi per i farmaci pericolosi
La Commissione Europea si riserva di fornire orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione connessa alla manipolazione di alcuni farmaci che contengono una o più sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
TEMPISTICHE
Tale Direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.