Le modifiche all’art.37, comma 7, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte con la conversione in legge del Decreto Legge n.146/2021 (Decreto Fiscale), sanciscono il dovere da parte del titolare dell’azienda di seguire i corsi di formazione su salute e sicurezza, esclusivamente in presenza.
Contenuto del Decreto
La modifica all’articolo 37 prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione” sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, il datore di lavoro viene equiparato ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori tenuti a seguire la formazione dedicata.
Oltre alla formazione, la nuova norma prevede un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti, in materia di salute e sicurezza. Inoltre, le attività di formazione devono svolgersi esclusivamente in presenza e “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale. In particolare, nell’accordo bisognerà individuare:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Sanzioni
Le nuove disposizioni di legge del Testo Unico hanno previsto un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione su salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In primis, l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi, insieme ad un’ammenda che può andare da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.