04/10/2020
E’ pienamente in vigore la nuova disciplina di ‘command and control’ sui rifiuti introdotta dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020), attuativo delle direttive comunitarie indicate al titolo e recante importanti variazioni alla disciplina sui rifiuti e sugli imballaggi contenuta nella parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, in riferimenti ad istituti tradizionali (registro di carico e scarico, formulario di trasporto, responsabilità condivisa, criteri di assimilabilità etc.) e nuovi (responsabilità estesa del produttore, nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) in materia. Relativamente ai NUOVI ISTITUTI il decreto traccia la disciplina generale in materia di “regime di responsabilità estesa del produttore”, sostituendo il testo dell’art. 178-bis, D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Responsabilità estesa del produttore” (intesa come “le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita’ finanziaria o la responsabilita’ finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto” -nuova lett. g-bis, art. 183, come introdotto da art. 1, c. 9, D.lgs. in oggetto), ed introducendo, altresì, il nuovo articolo 178-ter, D.lgs. medesimo, recante, a propria volta, i “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”. La nuova versione dell’art. 178-bis, D.lgs. n. 152/2006, demanda, innanzitutto,al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e sentita la Conferenza unificata) l’emanazione di uno o piu’ decreti istitutivi, “… anche su istanza di parte”, di regimi di responsabilita’ estesa del produttore. I decreti dovranno contenere i requisiti generali di cui all’articolo 178-ter, ed indicare le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita’ finanziaria per tali attivita’ nonche’ misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita’ estesa del produttore. Sono fatte salve, peraltro, le discipline di responsabilita’ estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti, D.lgs. n. 152/2006, sub Titolo II, Gestione degli imballaggi. Ai sensi del comma 2, art. 178-bis citato, la responsabilità estesa del produttore del prodotto sarà concorrente con l’eventuale responsabilita’ correlata alla gestione “ordinaria” dei rifiuti ex art. 188, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici, mentre il successivo c. 3 evidenzia la finalità dell’istituto, quale l’”…incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita’ di cui all’articolo 179 – le note: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento – e nel rispetto del comma 4 dell’articolo 177 – ovvero il fatto che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonche’ per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente –” Le medesime misure dovrebbero, altresì, incoraggiare “… lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti” (comma 3, art. citato). Proseguendo con i principi ai quali dovranno essere conformi i decreti attuativi, il comma 4 del nuovo art. 178-bis, richiede che i medesimi: a) tengono conto della fattibilita’ tecnica e della praticabilita’ economica nonche’ degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; b) disciplinano le eventuali modalita’ di riutilizzo dei prodotti nonche’ di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita’ di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. Il successivo art. 178-ter, D.lgs. n. 152/2006, è, come detto, dedicato ai “Requisiti generali minimi in materia di responsabilita’ estesa del produttore”, quali: a) la definizione dei ruoli e delle responsabilita’ di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita’ locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; b) la definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita’ estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.lgs. n. 152/2006 ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita’ estesa del produttore; c) l’adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8, art. medesimo; d) l’adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita’ e proporzionalita’ in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; e) l’assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita’ estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonche’ le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, che i regimi di responsabilita’ estesa assicurino: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono piu’ proficue e fornendo un’adeguata disponibilita’ dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu’ svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b) (v. oltre); 2. la qualita’ dei dati raccolti e comunicati in conformita’ del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; d) la pubblicita’ delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita’ estesa del produttore, informazioni altresi’ su: 1. proprieta’ e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unita’ venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. E’ previsto a carico dei produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore, il versamento di un contributo finanziario affinche’ lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c); b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita’ estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita’, riutilizzabilita’ e riciclabilita’ e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. I costi in questione dovranno essere stabiliti, sentita l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. Eccezioni, in particolare quanto ai costi della sopra menzionata lettera a), sono previsti nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE, piuttosto che nel caso in cui ricorra la necessita’ di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilita’ economica del regime di responsabilita’ estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. La deroga non potrà, comunque, essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono demandati le funzioni della vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore, con istituzione presso lo stesso dicastero di un Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita’ estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita’ definite con apposito futuro decreto. Al Registro i soggetti tenuti dovranno trasmettere: i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita’ con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attivita’ di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita’ di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l’entita’ del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono. Il 5 gennaio 2023 è individuata come data spartiacque, entro la quale i soggetti sottoposti a regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020 dovranno conformarsi alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita’ estesa del produttore (art. 6, c, 1, D.lgs. in oggetto). Tra i nuovi strumenti di prevenzione risulta, altresì, inserito il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti introdotto nel nuovo testo dell’art. 180, Prevenzione della produzione di rifiuti, D.lgs. n. 152/2006, come mod. dall’art.1, c. 5, decreto in oggetto, tale che “…al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” con ivi fissazione di idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite. Il comma 2 del citato art. 180 indica le misure minime che dovranno essere contemplate dal Programma: dalla promozione e sostegno di modelli di produzione e consumo sostenibili, al favor per la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, “…durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili”; dall’incoraggiamento del riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attivita’ di riparazione e di riutilizzo (in particolare per le AEE, i tessili e i mobili, nonche’ imballaggi e materiali e prodotti da costruzione) al favor per la disponibilita’ di pezzi di ricambio, la riduzione della produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, nonché la riduzione della produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonche’ nei nuclei domestici “…come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030” ; dall’incoraggiamento alla donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, alla promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici, etc.. Parimenti risulta modificato l’art. 181 del D.lgs. n. 152/2006, Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, con obbligo orizzontale a carico di Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, se non costituiti, Comuni, per l’adozione di modalita’ autorizzative semplificate nonche’ le misure necessarie (compresa la raccolta differenziata) per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero. Al riguardo il comma 4 del citato art. 181 fissa nuovi termini entro i quali le autorita’ competenti dovranno adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara’ aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sara’ aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso. Particolarmente importanti risultano, inoltre, le affermazione contenuta nel successivo comma c 5, art. citato, circa la libertà circolazione sul territorio nazionale (naturalmente tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 5, D.lgs. n. 152/2006) per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, nonché al comma 6, stesso art., quanto alla facoltà per gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ovvero i Comuni, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lett. mm), D.lgs. cit. (c.d. “isole ecologiche”) “…per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo”. Nei centri di raccolta dovranno, altresi’ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, con possibilità di individuare anche spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato utorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana. Sempre in un’ottica di riutilizzo ed economia circolare l’art. 182-ter, D.lgs. n. 152/2006, dedicato ai Rifiuti organici (mod. da c. 8, art. 1, decr. In oggetto) prevede a livello generale un favor, da perseguire da parte sia delle amministrazioni centrali che di quelle territoriali “… per il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevatolivello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita”’. In quest’ottica, fermo restando, la possibilità di consentire l’utilizzo in agricoltura per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti, per incrementarne il riciclaggio, è previsto come entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici dovranno essere differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivita’ di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (c. 2, art.cit.). Parimenti è previsto che i rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta’ di biodegradabilita’ e compostabilita’ rispetto ai rifiuti organici, dovranno essere raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformita’ ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonche’ idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico (c. 6, art. cit.). Entro un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà stabilire livelli di qualita’ per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, individuando precisi criteri da applicare ai controlli di qualita’ delle raccolte nonche’ degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti. Risultano modificate anche talune definizioni di cui all’art.183, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, tra cui si segnalano, tra le altre, quelle relative a: – b-ter) ‘rifiuti urbani’: “1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonche’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attivita’ cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5” (con le importanti precisazioni contenute nella successiva lettera b-quinquies, stesso art. 183, a tenore della quale “la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche’ delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita’ in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”, nonché nella successiva lett. b-sexies), stesso art., tale che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”; – la nuova definizione di ‘rifiuti organici’ quali i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita’ all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare” (nuova lett. d), art. cit.); – la nuova definizione di ‘gestione dei rifiuti’ di cui alla lett. n, c. 1, art. cit, definita come “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita’ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;” – la nuova disciplina/definizione sul “deposito temporaneo”, con nuova definizione dedicata al ‘deposito temporaneo prima della raccolta’ (nuova lett. bb), c. 1, art. 183 cit.) inteso quale “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis” con il correlato nuovo art. 185-bis (introdotto dal c. 14, art. 1, decreto in oggetto), Deposito temporaneo prima della raccolta) inteso come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento… effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita’ estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche’ per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti, nonché – analogamente a quanto già previsto dalla normativa pregressa – effettuato alle seguenti condizioni: “ a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.”, tutte condizioni necessarie al fine dell’assenza di un’autorizzazione preventiva al deposito, altrimenti necessaria. Il nuovo decreto innova , inoltre, la disciplina sul Sistema di tracciabilità dei rifiuti con un nuovo art. 188-bis, quale Sistema che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 135/2018, conv. con modd., in l. n. 12/2019, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’art. 212, D.lgs. n. 152/2006, con rinvio ad una emananda disciplina di dettaglio per la lettura integrata dei dati e l’armonizzazione con gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ex artt. 190 e 193, D.lgs. medesimo. Il (nuovo) Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, risulta articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’ inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 citati, e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto che sarà emanato all’uopo. Il tutto con la previsione di un’armonizzazione del nuovo Sistema con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, e garantendo un periodo preliminare di sperimentazione. A regime è previsto come gli adempimenti relativi ai citati articoli 190 e 193 saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ai sensi del c. 3, art. 6, D.L. n. 135/2018 (enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche’, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) ovvero di coloro che intendano volontariamente aderire al Sistema, mentre negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. Il comma 7 del nuovo art. 188-bis, D.lgs. citato, prevede che fino all’entrata in vigore del decreto tecnico che dovrà disciplinare il funzionamento del Sistema, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto. In relazione agli ISTITUTI TRADIZIONALI in materia, a parte quanto già detto in relazione al Deposito temporaneo, si segnalano, innanzitutto, le modifiche alla classificazione generale sui rifiuti di cui all’art.184, D.lgs. n. 152/2006, da un lato con il rinvio alla nuova definizione di “rifiuti urbani” di cui all’art. 183, c. 1, lett. b-ter, sopra riportata (nuovo comma 2, art. 184 cit.), e dall’altro con una nuova tassonomia dei “rifiuti speciali” ora indicati come “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attivita’ di costruzione e demolizione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche’ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.” (nuovo c. 3, art. 184). E’ previsto il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale il SNPA dovrà definire le Linee guida per la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e le caratteristiche di pericolo. Risulta, altresì, riformata la disciplina relativa alla Responsabilità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, D.lgs. n. 152/2006, tale che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (comma 1); gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, D.lgs. citato, e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta (comma 2); “la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita’ rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento” bensì dovendo considerare come – al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (spedizioni internazionali di rifiuti), la responsabilita’ del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi: “a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’ di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. “ (c. 4, art. 188 cit.). Il comma 5 del medesimo articolo prevede una particolare causa di esclusione della responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006: con esclusione della responsabilità previa ricevimento oltre che del formulario di identificazione anche di un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata, fermo restando la nuova disciplina che sarà introdotta sul punto a mezzodell’emanando decreto in sul nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti ex art. 188-bis, comma 1 citato (dove dovranno anche rese indicazioni sulle modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ sulla responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti). Il nuovo art.189, c. 3, D.lgs. n. 152/2006 (inserito dall’art. 1, c. 17, decr. in oggetto), tratta la disciplina del MUD ribadendo, dapprima, l’obbligo di comunicazione annuale ai sensi della l. n. 70/1994, in capo a “chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”, con pedissequa comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, delle quantita’ e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita’, dei materiali prodotti all’esito delle attivita’ di recupero nonche’ i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attivita’ di gestione dei rifiuti. E’ fatto salvo l’esonero a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci dipendenti (c. 3, nuovo art. 189). Il comma 4 del nuovo art. 189, prevede come nel caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta, da parte di produttori di rifiuti speciali, ovvero (oggi anche) ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione sarà effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantita’ conferita, mentre il successivo comma 5 precisa il contenuto della comunicazione gravante in capo ai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Il nuovo art. 190, D.lgs. n. 152/2006 (inserito dal c. 18, art. 1, decr. in ogg.) reca, a propria volta, la nuova disciplina in materia di Registro di carico e scarico prevedendo che “Chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita’ prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantita’ dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche’, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.” (nuovo c. 1, art. 190). Rinviando, come nei testi precedenti, ad un nuovo emanando decreto che dovrà definire la modulistica del caso, il c. 2, del nuovo art. 190 fa espressamente salva la pregressa disciplina tecnica di cui al D.M. n. 148/1998. Segue la tempistica circa il termine per l’annotazione delle operazioni, solo parzialmente confermata rispetto al pregresso, quale: “… a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. “ (c. 3, art. cit.). E’fatto salvo l’esonero dal menzionato obbligo per: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci dipendenti (c. 5, art. cit.). E’, peraltro, prevista una nuova disciplina derogatoria a favore degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, cod. civ., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ dei soggetti esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, i quali, qualora risultino obbligati alla tenuta del registro, potranno adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalita’: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. In entrambi i casi con efficacia della modalità anche ai fini di cui alla comunicazione al catasto ex art. 189, D.lgs. cit. (MUD) (c.6, nuovo art. 190). Da ultimo è ampliata la possibilità di ricorrere alla gestione presso le organizzazioni di categoria, oggi prevista per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonn. di rifiuti non pericolosi e le 4 tonn. Di rifiuti pericolosi, i quali, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, potranno adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi (le quali provvederanno ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo), con ulteriori norme particolari a favore delle “attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi” (per le quali gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39, D.P.R. n.633/1972 e succ. modd.) e dei “centri di raccolta di cui all’art. 183” (esclusi dagli obblighi in questione limitatamente ai rifiuti non pericolosi, mentre per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico potrà essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti) (cc. 8 e 9, nuovo art. 190 cit.). Parimenti è confermato l’obbligo di conservazione dei registri presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita’ di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, con obbligo di conservazione dei registri (integrati con i formulari di trasporto ex art. 193, D.lgs. n. 152/2006) per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Nel caso delle discariche il termine è a tempo indeterminato, con obbligo di consegna dei documenti all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione, al momento della chiusura dell’impianto. Nel caso, infine, di registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di cui all’art. 230, D.lgs. n. 152/2006, è reintrodotta la facoltà di tenuta nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi’ come definito dal medesimo articolo, aggiungendosi come, nel caso di rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri potranno essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, D.lgs. cit. (c. 11, nuovo art. 190 cit.). Il comma 19 dell’art. 1, D.lgs. n. 116/2020, delinea, a propria volta, la nuova disciplina sul Formulario di Identificazione (FIR) per il trasporto rifiuti di cui all’art. 193, D.lgs. n. 152/2006, a partire dall’obbligo tradizionalmente previsto in tal senso per il trasporto dei rifiuti eseguito “da enti o imprese”. I dati che dovranno risultare dal formulario sono quelli consolidati, ovvero: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario (c. 1, nuovo art. 190). Il comma 2 dell’articolo 190 rinvia all’emanando decreto di cui all’art. 188-bis, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, per quanto riguarda la disciplina del modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita’ di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, prevedendo la possibilita’ di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Anche per il FIR è, inoltre, fatta espressamente salva la pregressa disciplina tecnica di cui al D.M. n. 145/1998 (oltre che le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti) fino alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Sempre fino all’emanazione del menzionato decreto ex art. 188-bis, c. 1, D.lgs. cit., il formulario dovrà essere redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi’ dal trasportatore; una copia dovrà rimanere presso il produttore o il detentore, mentre le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, dovranno essere acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale ultimo provvederà a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia potrà essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. Il c. 5 dell’art.193, amplia la modulistica che potrà essere utilizzata nelle more dell’emanazione del menzionato nuovo decreto sulla tracciabilità, tale che “… in alternativa alle modalita’ di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e’ prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia”, applicazione che, inoltre, dovrà rendere “…disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita’ telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.” Il giro delle quattro copie (cartacee) è sempre lo stesso, ovvero: una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione; il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti; gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. La durata dell’obbligo di conservazione del formulario scende, inoltre, da cinque a soli tre anni. Il c. 6 del nuovo art. 193, conferma l’obbligo, urante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi, di imballaggio ed etichettatura in conformita’ alle norme vigenti in materia. Sono confermate le esenzioni all’obbligo generale, nel caso di: trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; soggetto che gestisce il servizio pubblico; trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (considerando per “occasionali e saltuari” “… i trasporti effettuati per non piu’ di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantita’ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri) (c. 7, art. 193 cit.). Parimenti sarà sottratto all’obbligo di cui al comma 1, nuovo art. 193, il trasporto di rifiuti speciali di cui all’art. 184, c. 3, lettera a), D.lgs. cit., effettuato dal produttore in modo occasionale e Saltuario (come sopra definito) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Segue una disposizione di esenzione in virtù di prevalente disciplina specialistica, quale il caso di rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, con applicabilità delle norme sui documenti previsti dall’art. 194, D.lgs. cit.,anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. Al contrario potrà essere considerata prevalente la disciplina generale di cui al c.1, art. 193, con riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, con efficacia sostitutiva del FIR rispetto al documento di cui all’art. 13, D.lgs. n. 99/1992 e succ. modd., a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato III A del citato D.lgs. n. 99/1992, nonche’ le sottoscrizioni richieste, ancorche’ non previste nel modello del formulario. (c. 10, nuovo art. 193). Esenzioni generali risultano, inoltre: la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private, non considerata trasporto ai fini della Parte quarta, D.lgs. n. 152/2006, e non necessitante di formulario di identificazione; la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, la quale potrà non essere considerata “trasporto” ai fini del D.lgs. n. 152/2006, “…qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri”; la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa di cui e’ socio (ivi compresi i consorzi agrari), qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo, parimenti non considerato “trasporto” ai sensi del D.lgs. n. 152/2006. Un’equipollenza rispetto al FIR è, invece, prevista sia per il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) del Parlamento europeo e del Consiglio, sia per il Modello F di cui al D.M. n. 392/1996, Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati, e la scheda di cui all’allegato IB del D.M. (Ambiente) 8 aprile 2008, Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di raccolta (rispettivamente commi 13 e 16, D.lgs. n. 152/2006). La micro-raccolta, “intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’ produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unita’ locali dello stesso produttore” dovrà ora essere effettuata nel termine massimo di “48 ore” (prima della riforma era “nel più breve termine tecnicamente possibile”), fermo restando l’obbligo di indicare nei formulari tutte le tappe intermedie effettuate (e con obbligo per il trasportatore, nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, di indicare, nello spazio relativo alle “annotazioni”, il percorso realmente effettuato) (c. 14, nuovo art. 190). Il comma 15 affronta la fattispecie degli “stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” nonche’ quella delle “soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto”, tutti espressamente considerati come non rientranti nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’art. 183, c. 1, lett. aa), D.lgs. cit., “…purche’ le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”. Chiude la disciplina l’importante previsione di una responsabilità personale, di ciascuno operatore, per quanto concerne la compilazione del formulario di identificazione in riferimento alle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, con una precisazione circa l’esenzione della responsabilità del trasportatore “…per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in base alla comune diligenza” (c. 17, nuovo art. 190 cit.). Seguono tre fattispecie relative ad una prevalenza, implicita o espressamente dichiarata del DDT (documento di trasporto) sul FIR, quali: i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, che si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attivita’, e con movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comportante l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessitante di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, D.lgs. n. 152/2006 (ferma restando la discipiina sull’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti); i rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla l. n. 82/1994, Disciplina delle attivita’ di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, che si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’ ed il cui trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove e’ svolta l’attivita’, potrà essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT); per le attivita’ di cui all’articolo 230, Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, commi 1 e 3, che, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalita’ dei materiali riutilizzabili, potrà essere accompagnata dal documento di trasporto (DDT) (come nel caso precedente attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione) (rispettivamente commi 18, 19 e 20, nuovo art. 193). A chiusura della disciplina si sottolinea l’importante previsione di una responsabilità personale, di ciascuno operatore, per quanto concerne la compilazione del formulario di identificazione in riferimento alle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, con una precisazione circa l’esenzione della responsabilità del trasportatore “…per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in base alla comune diligenza” (c. 17, nuovo art. 190 cit.). Il nuovo art.193-bis delinea, infine, una disciplina ad hoc per il Trasporto intermodale (carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci). Il D.lgs. n. 216/2020 apporta ulteriori modifiche al Capo III, servizio di gestione integrata dei rifiuti, del Titolo I, Gestione rifiuti, in particolare con inserimento di un nuovo articolo, 198-bis, dedicato al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 2, decreto in oggetto) nonché al Titolo II, Gestione degli imballaggi, della parte quarta, D.lgs. n. 152/2006 (art. 3, decr. cit.), mentre l’art. 4 riscrive l’apparato sanzionatorio di cui al Titolo IV, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali, Capo I, Sanzioni, in particolare con una nuova disciplina dlel’art. 258, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registro obbligatori e dei formulari, nel segno di un inasprimento. Da ultimo rilevano le modifiche apportate agli allegati della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, in particolare relativamente all’Allegato D, Elenco dei rifiuti, con le importanti previsioni in materia di “Valutazione e classificazione” del rifiuto tale che, tra l’altro, per la “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti” è previsto come “nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e’ presente nei rifiuti in quantita’ inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto e’ stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.”e la successiva determinazione dei criteri per addivenire alla “Classificazione di un rifiuto come pericoloso”.
E’ pienamente in vigore la nuova disciplina di ‘command and control’ sui rifiuti introdotta dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020), attuativo delle direttive comunitarie indicate al titolo e recante importanti variazioni alla disciplina sui rifiuti e sugli imballaggi contenuta nella parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, in riferimenti ad istituti tradizionali (registro di carico e scarico, formulario di trasporto, responsabilità condivisa, criteri di assimilabilità etc.) e nuovi (responsabilità estesa del produttore, nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) in materia. Relativamente ai NUOVI ISTITUTI il decreto traccia la disciplina generale in materia di “regime di responsabilità estesa del produttore”, sostituendo il testo dell’art. 178-bis, D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Responsabilità estesa del produttore” (intesa come “le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita’ finanziaria o la responsabilita’ finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto” -nuova lett. g-bis, art. 183, come introdotto da art. 1, c. 9, D.lgs. in oggetto), ed introducendo, altresì, il nuovo articolo 178-ter, D.lgs. medesimo, recante, a propria volta, i “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”. La nuova versione dell’art. 178-bis, D.lgs. n. 152/2006, demanda, innanzitutto,al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e sentita la Conferenza unificata) l’emanazione di uno o piu’ decreti istitutivi, “… anche su istanza di parte”, di regimi di responsabilita’ estesa del produttore. I decreti dovranno contenere i requisiti generali di cui all’articolo 178-ter, ed indicare le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita’ finanziaria per tali attivita’ nonche’ misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita’ estesa del produttore. Sono fatte salve, peraltro, le discipline di responsabilita’ estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti, D.lgs. n. 152/2006, sub Titolo II, Gestione degli imballaggi. Ai sensi del comma 2, art. 178-bis citato, la responsabilità estesa del produttore del prodotto sarà concorrente con l’eventuale responsabilita’ correlata alla gestione “ordinaria” dei rifiuti ex art. 188, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici, mentre il successivo c. 3 evidenzia la finalità dell’istituto, quale l’”…incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita’ di cui all’articolo 179 – le note: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento – e nel rispetto del comma 4 dell’articolo 177 – ovvero il fatto che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonche’ per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente –” Le medesime misure dovrebbero, altresì, incoraggiare “… lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti” (comma 3, art. citato). Proseguendo con i principi ai quali dovranno essere conformi i decreti attuativi, il comma 4 del nuovo art. 178-bis, richiede che i medesimi: a) tengono conto della fattibilita’ tecnica e della praticabilita’ economica nonche’ degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; b) disciplinano le eventuali modalita’ di riutilizzo dei prodotti nonche’ di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalita’ di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. Il successivo art. 178-ter, D.lgs. n. 152/2006, è, come detto, dedicato ai “Requisiti generali minimi in materia di responsabilita’ estesa del produttore”, quali: a) la definizione dei ruoli e delle responsabilita’ di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita’ locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale; b) la definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita’ estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.lgs. n. 152/2006 ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita’ estesa del produttore; c) l’adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8, art. medesimo; d) l’adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita’ e proporzionalita’ in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza; e) l’assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita’ estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonche’ le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, altresì, che i regimi di responsabilita’ estesa assicurino: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono piu’ proficue e fornendo un’adeguata disponibilita’ dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu’ svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b) (v. oltre); 2. la qualita’ dei dati raccolti e comunicati in conformita’ del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; d) la pubblicita’ delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita’ estesa del produttore, informazioni altresi’ su: 1. proprieta’ e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unita’ venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. E’ previsto a carico dei produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore, il versamento di un contributo finanziario affinche’ lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c); b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilita’ estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita’, riutilizzabilita’ e riciclabilita’ e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. I costi in questione dovranno essere stabiliti, sentita l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. Eccezioni, in particolare quanto ai costi della sopra menzionata lettera a), sono previsti nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE, piuttosto che nel caso in cui ricorra la necessita’ di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilita’ economica del regime di responsabilita’ estesa, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 per cento dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. La deroga non potrà, comunque, essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono demandati le funzioni della vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilita’ estesa del produttore, con istituzione presso lo stesso dicastero di un Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita’ estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalita’ definite con apposito futuro decreto. Al Registro i soggetti tenuti dovranno trasmettere: i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita’ con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell’attivita’ di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita’ di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l’entita’ del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono. Il 5 gennaio 2023 è individuata come data spartiacque, entro la quale i soggetti sottoposti a regimi di responsabilita’ estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020 dovranno conformarsi alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilita’ estesa del produttore (art. 6, c, 1, D.lgs. in oggetto). Tra i nuovi strumenti di prevenzione risulta, altresì, inserito il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti introdotto nel nuovo testo dell’art. 180, Prevenzione della produzione di rifiuti, D.lgs. n. 152/2006, come mod. dall’art.1, c. 5, decreto in oggetto, tale che “…al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” con ivi fissazione di idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite. Il comma 2 del citato art. 180 indica le misure minime che dovranno essere contemplate dal Programma: dalla promozione e sostegno di modelli di produzione e consumo sostenibili, al favor per la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, “…durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili”; dall’incoraggiamento del riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attivita’ di riparazione e di riutilizzo (in particolare per le AEE, i tessili e i mobili, nonche’ imballaggi e materiali e prodotti da costruzione) al favor per la disponibilita’ di pezzi di ricambio, la riduzione della produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, nonché la riduzione della produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonche’ nei nuclei domestici “…come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030” ; dall’incoraggiamento alla donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, alla promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici, etc.. Parimenti risulta modificato l’art. 181 del D.lgs. n. 152/2006, Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, con obbligo orizzontale a carico di Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, se non costituiti, Comuni, per l’adozione di modalita’ autorizzative semplificate nonche’ le misure necessarie (compresa la raccolta differenziata) per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero. Al riguardo il comma 4 del citato art. 181 fissa nuovi termini entro i quali le autorita’ competenti dovranno adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara’ aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sara’ aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso. Particolarmente importanti risultano, inoltre, le affermazione contenuta nel successivo comma c 5, art. citato, circa la libertà circolazione sul territorio nazionale (naturalmente tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 5, D.lgs. n. 152/2006) per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, nonché al comma 6, stesso art., quanto alla facoltà per gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ovvero i Comuni, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lett. mm), D.lgs. cit. (c.d. “isole ecologiche”) “…per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo”. Nei centri di raccolta dovranno, altresi’ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, con possibilità di individuare anche spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato utorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana. Sempre in un’ottica di riutilizzo ed economia circolare l’art. 182-ter, D.lgs. n. 152/2006, dedicato ai Rifiuti organici (mod. da c. 8, art. 1, decr. In oggetto) prevede a livello generale un favor, da perseguire da parte sia delle amministrazioni centrali che di quelle territoriali “… per il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevatolivello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita”’. In quest’ottica, fermo restando, la possibilità di consentire l’utilizzo in agricoltura per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti, per incrementarne il riciclaggio, è previsto come entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici dovranno essere differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attivita’ di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti (c. 2, art.cit.). Parimenti è previsto che i rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta’ di biodegradabilita’ e compostabilita’ rispetto ai rifiuti organici, dovranno essere raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformita’ ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonche’ idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico (c. 6, art. cit.). Entro un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà stabilire livelli di qualita’ per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, individuando precisi criteri da applicare ai controlli di qualita’ delle raccolte nonche’ degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti. Risultano modificate anche talune definizioni di cui all’art.183, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, tra cui si segnalano, tra le altre, quelle relative a: – b-ter) ‘rifiuti urbani’: “1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonche’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attivita’ cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5” (con le importanti precisazioni contenute nella successiva lettera b-quinquies, stesso art. 183, a tenore della quale “la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche’ delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita’ in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”, nonché nella successiva lett. b-sexies), stesso art., tale che “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”; – la nuova definizione di ‘rifiuti organici’ quali i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita’ all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare” (nuova lett. d), art. cit.); – la nuova definizione di ‘gestione dei rifiuti’ di cui alla lett. n, c. 1, art. cit, definita come “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita’ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;” – la nuova disciplina/definizione sul “deposito temporaneo”, con nuova definizione dedicata al ‘deposito temporaneo prima della raccolta’ (nuova lett. bb), c. 1, art. 183 cit.) inteso quale “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis” con il correlato nuovo art. 185-bis (introdotto dal c. 14, art. 1, decreto in oggetto), Deposito temporaneo prima della raccolta) inteso come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento… effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita’ estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche’ per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti, nonché – analogamente a quanto già previsto dalla normativa pregressa – effettuato alle seguenti condizioni: “ a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.”, tutte condizioni necessarie al fine dell’assenza di un’autorizzazione preventiva al deposito, altrimenti necessaria. Il nuovo decreto innova , inoltre, la disciplina sul Sistema di tracciabilità dei rifiuti con un nuovo art. 188-bis, quale Sistema che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita’ dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti istituito ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 135/2018, conv. con modd., in l. n. 12/2019, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’art. 212, D.lgs. n. 152/2006, con rinvio ad una emananda disciplina di dettaglio per la lettura integrata dei dati e l’armonizzazione con gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ex artt. 190 e 193, D.lgs. medesimo. Il (nuovo) Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, risulta articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’ inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 citati, e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto che sarà emanato all’uopo. Il tutto con la previsione di un’armonizzazione del nuovo Sistema con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, e garantendo un periodo preliminare di sperimentazione. A regime è previsto come gli adempimenti relativi ai citati articoli 190 e 193 saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ai sensi del c. 3, art. 6, D.L. n. 135/2018 (enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche’, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) ovvero di coloro che intendano volontariamente aderire al Sistema, mentre negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. Il comma 7 del nuovo art. 188-bis, D.lgs. citato, prevede che fino all’entrata in vigore del decreto tecnico che dovrà disciplinare il funzionamento del Sistema, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto. In relazione agli ISTITUTI TRADIZIONALI in materia, a parte quanto già detto in relazione al Deposito temporaneo, si segnalano, innanzitutto, le modifiche alla classificazione generale sui rifiuti di cui all’art.184, D.lgs. n. 152/2006, da un lato con il rinvio alla nuova definizione di “rifiuti urbani” di cui all’art. 183, c. 1, lett. b-ter, sopra riportata (nuovo comma 2, art. 184 cit.), e dall’altro con una nuova tassonomia dei “rifiuti speciali” ora indicati come “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attivita’ di costruzione e demolizione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche’ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.” (nuovo c. 3, art. 184). E’ previsto il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale il SNPA dovrà definire le Linee guida per la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e le caratteristiche di pericolo. Risulta, altresì, riformata la disciplina relativa alla Responsabilità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, D.lgs. n. 152/2006, tale che il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (comma 1); gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, D.lgs. citato, e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta (comma 2); “la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilita’ rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento” bensì dovendo considerare come – al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (spedizioni internazionali di rifiuti), la responsabilita’ del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi: “a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’ di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. “ (c. 4, art. 188 cit.). Il comma 5 del medesimo articolo prevede una particolare causa di esclusione della responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006: con esclusione della responsabilità previa ricevimento oltre che del formulario di identificazione anche di un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata, fermo restando la nuova disciplina che sarà introdotta sul punto a mezzodell’emanando decreto in sul nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti ex art. 188-bis, comma 1 citato (dove dovranno anche rese indicazioni sulle modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ sulla responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti). Il nuovo art.189, c. 3, D.lgs. n. 152/2006 (inserito dall’art. 1, c. 17, decr. in oggetto), tratta la disciplina del MUD ribadendo, dapprima, l’obbligo di comunicazione annuale ai sensi della l. n. 70/1994, in capo a “chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”, con pedissequa comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, delle quantita’ e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita’, dei materiali prodotti all’esito delle attivita’ di recupero nonche’ i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attivita’ di gestione dei rifiuti. E’ fatto salvo l’esonero a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci dipendenti (c. 3, nuovo art. 189). Il comma 4 del nuovo art. 189, prevede come nel caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta, da parte di produttori di rifiuti speciali, ovvero (oggi anche) ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione sarà effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantita’ conferita, mentre il successivo comma 5 precisa il contenuto della comunicazione gravante in capo ai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Il nuovo art. 190, D.lgs. n. 152/2006 (inserito dal c. 18, art. 1, decr. in ogg.) reca, a propria volta, la nuova disciplina in materia di Registro di carico e scarico prevedendo che “Chiunque effettua a titolo professionale attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche’ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita’ prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantita’ dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche’, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.” (nuovo c. 1, art. 190). Rinviando, come nei testi precedenti, ad un nuovo emanando decreto che dovrà definire la modulistica del caso, il c. 2, del nuovo art. 190 fa espressamente salva la pregressa disciplina tecnica di cui al D.M. n. 148/1998. Segue la tempistica circa il termine per l’annotazione delle operazioni, solo parzialmente confermata rispetto al pregresso, quale: “… a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. “ (c. 3, art. cit.). E’fatto salvo l’esonero dal menzionato obbligo per: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006, nonche’, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu’ di dieci dipendenti (c. 5, art. cit.). E’, peraltro, prevista una nuova disciplina derogatoria a favore degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, cod. civ., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ dei soggetti esercenti attivita’ ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, i quali, qualora risultino obbligati alla tenuta del registro, potranno adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalita’: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. In entrambi i casi con efficacia della modalità anche ai fini di cui alla comunicazione al catasto ex art. 189, D.lgs. cit. (MUD) (c.6, nuovo art. 190). Da ultimo è ampliata la possibilità di ricorrere alla gestione presso le organizzazioni di categoria, oggi prevista per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonn. di rifiuti non pericolosi e le 4 tonn. Di rifiuti pericolosi, i quali, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, potranno adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa’ di servizi (le quali provvederanno ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo), con ulteriori norme particolari a favore delle “attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi” (per le quali gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’art. 39, D.P.R. n.633/1972 e succ. modd.) e dei “centri di raccolta di cui all’art. 183” (esclusi dagli obblighi in questione limitatamente ai rifiuti non pericolosi, mentre per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico potrà essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti) (cc. 8 e 9, nuovo art. 190 cit.). Parimenti è confermato l’obbligo di conservazione dei registri presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita’ di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, con obbligo di conservazione dei registri (integrati con i formulari di trasporto ex art. 193, D.lgs. n. 152/2006) per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Nel caso delle discariche il termine è a tempo indeterminato, con obbligo di consegna dei documenti all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione, al momento della chiusura dell’impianto. Nel caso, infine, di registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di cui all’art. 230, D.lgs. n. 152/2006, è reintrodotta la facoltà di tenuta nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi’ come definito dal medesimo articolo, aggiungendosi come, nel caso di rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri potranno essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, D.lgs. cit. (c. 11, nuovo art. 190 cit.). Il comma 19 dell’art. 1, D.lgs. n. 116/2020, delinea, a propria volta, la nuova disciplina sul Formulario di Identificazione (FIR) per il trasporto rifiuti di cui all’art. 193, D.lgs. n. 152/2006, a partire dall’obbligo tradizionalmente previsto in tal senso per il trasporto dei rifiuti eseguito “da enti o imprese”. I dati che dovranno risultare dal formulario sono quelli consolidati, ovvero: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario (c. 1, nuovo art. 190). Il comma 2 dell’articolo 190 rinvia all’emanando decreto di cui all’art. 188-bis, c. 1, D.lgs. n. 152/2006, per quanto riguarda la disciplina del modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalita’ di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, prevedendo la possibilita’ di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Anche per il FIR è, inoltre, fatta espressamente salva la pregressa disciplina tecnica di cui al D.M. n. 145/1998 (oltre che le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti) fino alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Sempre fino all’emanazione del menzionato decreto ex art. 188-bis, c. 1, D.lgs. cit., il formulario dovrà essere redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi’ dal trasportatore; una copia dovrà rimanere presso il produttore o il detentore, mentre le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, dovranno essere acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, il quale ultimo provvederà a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia potrà essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. Il c. 5 dell’art.193, amplia la modulistica che potrà essere utilizzata nelle more dell’emanazione del menzionato nuovo decreto sulla tracciabilità, tale che “… in alternativa alle modalita’ di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e’ prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia”, applicazione che, inoltre, dovrà rendere “…disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalita’ telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.” Il giro delle quattro copie (cartacee) è sempre lo stesso, ovvero: una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione; il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti; gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. La durata dell’obbligo di conservazione del formulario scende, inoltre, da cinque a soli tre anni. Il c. 6 del nuovo art. 193, conferma l’obbligo, urante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi, di imballaggio ed etichettatura in conformita’ alle norme vigenti in materia. Sono confermate le esenzioni all’obbligo generale, nel caso di: trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; soggetto che gestisce il servizio pubblico; trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (considerando per “occasionali e saltuari” “… i trasporti effettuati per non piu’ di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantita’ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri) (c. 7, art. 193 cit.). Parimenti sarà sottratto all’obbligo di cui al comma 1, nuovo art. 193, il trasporto di rifiuti speciali di cui all’art. 184, c. 3, lettera a), D.lgs. cit., effettuato dal produttore in modo occasionale e Saltuario (come sopra definito) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Segue una disposizione di esenzione in virtù di prevalente disciplina specialistica, quale il caso di rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, con applicabilità delle norme sui documenti previsti dall’art. 194, D.lgs. cit.,anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. Al contrario potrà essere considerata prevalente la disciplina generale di cui al c.1, art. 193, con riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, con efficacia sostitutiva del FIR rispetto al documento di cui all’art. 13, D.lgs. n. 99/1992 e succ. modd., a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato III A del citato D.lgs. n. 99/1992, nonche’ le sottoscrizioni richieste, ancorche’ non previste nel modello del formulario. (c. 10, nuovo art. 193). Esenzioni generali risultano, inoltre: la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private, non considerata trasporto ai fini della Parte quarta, D.lgs. n. 152/2006, e non necessitante di formulario di identificazione; la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, la quale potrà non essere considerata “trasporto” ai fini del D.lgs. n. 152/2006, “…qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri”; la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa di cui e’ socio (ivi compresi i consorzi agrari), qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo, parimenti non considerato “trasporto” ai sensi del D.lgs. n. 152/2006. Un’equipollenza rispetto al FIR è, invece, prevista sia per il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) del Parlamento europeo e del Consiglio, sia per il Modello F di cui al D.M. n. 392/1996, Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati, e la scheda di cui all’allegato IB del D.M. (Ambiente) 8 aprile 2008, Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di raccolta (rispettivamente commi 13 e 16, D.lgs. n. 152/2006). La micro-raccolta, “intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’ produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unita’ locali dello stesso produttore” dovrà ora essere effettuata nel termine massimo di “48 ore” (prima della riforma era “nel più breve termine tecnicamente possibile”), fermo restando l’obbligo di indicare nei formulari tutte le tappe intermedie effettuate (e con obbligo per il trasportatore, nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, di indicare, nello spazio relativo alle “annotazioni”, il percorso realmente effettuato) (c. 14, nuovo art. 190). Il comma 15 affronta la fattispecie degli “stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” nonche’ quella delle “soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto”, tutti espressamente considerati come non rientranti nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’art. 183, c. 1, lett. aa), D.lgs. cit., “…purche’ le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”. Chiude la disciplina l’importante previsione di una responsabilità personale, di ciascuno operatore, per quanto concerne la compilazione del formulario di identificazione in riferimento alle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, con una precisazione circa l’esenzione della responsabilità del trasportatore “…per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in base alla comune diligenza” (c. 17, nuovo art. 190 cit.). Seguono tre fattispecie relative ad una prevalenza, implicita o espressamente dichiarata del DDT (documento di trasporto) sul FIR, quali: i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, che si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attivita’, e con movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comportante l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessitante di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, D.lgs. n. 152/2006 (ferma restando la discipiina sull’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti); i rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla l. n. 82/1994, Disciplina delle attivita’ di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, che si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’ ed il cui trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove e’ svolta l’attivita’, potrà essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT); per le attivita’ di cui all’articolo 230, Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture, commi 1 e 3, che, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalita’ dei materiali riutilizzabili, potrà essere accompagnata dal documento di trasporto (DDT) (come nel caso precedente attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione) (rispettivamente commi 18, 19 e 20, nuovo art. 193). A chiusura della disciplina si sottolinea l’importante previsione di una responsabilità personale, di ciascuno operatore, per quanto concerne la compilazione del formulario di identificazione in riferimento alle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, con una precisazione circa l’esenzione della responsabilità del trasportatore “…per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili in base alla comune diligenza” (c. 17, nuovo art. 190 cit.). Il nuovo art.193-bis delinea, infine, una disciplina ad hoc per il Trasporto intermodale (carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci). Il D.lgs. n. 216/2020 apporta ulteriori modifiche al Capo III, servizio di gestione integrata dei rifiuti, del Titolo I, Gestione rifiuti, in particolare con inserimento di un nuovo articolo, 198-bis, dedicato al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 2, decreto in oggetto) nonché al Titolo II, Gestione degli imballaggi, della parte quarta, D.lgs. n. 152/2006 (art. 3, decr. cit.), mentre l’art. 4 riscrive l’apparato sanzionatorio di cui al Titolo IV, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali, Capo I, Sanzioni, in particolare con una nuova disciplina dlel’art. 258, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registro obbligatori e dei formulari, nel segno di un inasprimento. Da ultimo rilevano le modifiche apportate agli allegati della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, in particolare relativamente all’Allegato D, Elenco dei rifiuti, con le importanti previsioni in materia di “Valutazione e classificazione” del rifiuto tale che, tra l’altro, per la “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti” è previsto come “nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e’ presente nei rifiuti in quantita’ inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto e’ stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.”e la successiva determinazione dei criteri per addivenire alla “Classificazione di un rifiuto come pericoloso”.
Avv. Marco Fabrizio