Con il Decreto 12.04.2019, viene eliminato il c.d. “doppio binario” per molte attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. n°151/2011 (attività soggette a CPI)
Dal 18 novembre 2015, infatti, è consentita l’applicazione alternativa del D.M. 03.08.2015 “Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi”, meglio conosciuto come “Codice della prevenzione incendi” (in G.U. n° 192 del 20.08.2015), rispetto alle previgenti disposizioni di prevenzione incendi contenute in diverse norme tecniche.
Con il D.M. 12.04.2019 il Ministero ha operato anche l’ampliamento del campo applicativo del Codice, inserendo nuovi codici di attività previsti nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011; a mero titolo esemplificativo va rilevato che è stata inserita l’attività n.72, che comprende gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’Allegato 1 del D.P.R. n.151/2011.
Non sono state apportate, invece, modifiche all’elenco delle attività per le quali è obbligatorio il rilascio del certificato di prevenzioni incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 151/2011.
Entra in vigore il 21/10/2019